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VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELLA CULTURA

La Cultura, in Italia, è considerata importante al punto tale che i Padri Costituenti , nel lontano 1946 (periodo in cui l'Assemblea Costituente iniziò a lavorare alla nuova Costituzione Italiana), inserirono nei Principi Fondamentali l'Articolo 9 che si occupa della promozione della cultura, tutela del paesaggio e conservazione del patrimonio storico e artistico. 

L'articolo riporta quanto segue:

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"Art.9 La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."

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Per quel che riguarda la Cultura , il primo ed il secondo comma sono due previsioni, per quanto connesse, chiaramente diverse per oggetto, finalità e forza percettiva. Il primo comma attiene alle “attività culturali”, ”, mentre il secondo comma protegge il patrimonio culturale quale prodotto delle attività culturali pregresse, nella loro materializzazione concreta nelle cose mobili ed immobili che ne incorporano il valore culturale. Si difende, quindi, quanto prodotto dalle attività culturali nel corso della storia della nazione come patrimonio della nazione stessa e si pongono i presupposti affinche l’attività culturale, attraverso la sua promozione da parte della Repubblica continui a produrre ed ampliare questo patrimonio culturale. Entrambe le disposizioni assolvono, comunque, ad una medesima funzione, che è quella di introdurre un valore etico-culturale tra i primi valori della Costituzione.

Nel corso degli anni si è passati da una concezione puramente statico-conservativa della tutela dei beni culturali a una concezione dinamica

orientata al loro pubblico godimento, in quanto naturalmente destinati alla pubblica fruizione e alla valorizzazione, come strumenti di crescita

culturale della società.

Oltre che allo Stato in prima persona i compiti sopra indicati di promozione e tutela potranno essere espletati anche da altre corpi intermedi dello Stato, come Regioni, Province, Comuni, etc. Il termine “Repubblica” viene infatti adoperato nell’art. 9 Cost. nella sua accezione più vasta. È quindi lo Stato come ordinamento, in tutte le sue possibili articolazioni, che persegue la promozione culturale attraverso l’opera di ciascun soggetto pubblico, ognuno nella misura e nei limiti del proprio ambito di competenza.

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In Italia, nel 1986, è stato istituito il Ministero per l'Ambiente con il compito di:

  • assicurare la promozione, la conservazione e il recupero delle condizioni ambientali;

  • provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale;

  • difendere le risorse naturali.

Nel corso degli anni sono stati poi emanati numerosi provvedimenti in tema di difesa del territorio, inquinamento, gestione dei rifiuti, risparmio delle riserve idriche e così via.

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